- a) il Notaio richiesto di stipulare un atto che costituisca titolo idoneo per la trascrizione dell'accettazione tacita di eredita`, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c, (ad esempio un atto - compravendita, donazione, permuta, divisione ecc. ecc. - avente per oggetto immobili di diretta provenienza successoria, qualora non sia gia` intervenuta l'accettazione espressa o tacita di eredita` debitamente trascritta), e` tenuto a curare la trascrizione dell'acquisto mortis causa per le finalita` tutte sopra gia` ricordate (salvo quanto appresso precisato sub d), e cio` a prescindere dalla circostanza che sia intervenuto l'acquisto della qualita` di erede ex art. 485 c.c. I relativi costi, salva convenzione contraria tra le parti, dovranno essere imputati in caso di atto di compravendita, permuta, ecc., all'alienante, il quale deve pur sempre garantire un "perfetto" acquisto del bene che intende alienare e non esporre il proprio avente causa a rischi di sorta, al donatario in caso di donazione, posto che tutte le spese per perfezionare l'acquisto a titolo gratuito gravano sul donatario che nulla sborsa per l'acquisto del bene, ed ai condividenti in caso di divisione (la trascrizione dell'accettazione tacita in caso di divisione ereditaria consentira` poi a ciascun assegnatario di porre in essere successivi atti negoziali nel rispetto del principio della continuita` delle trascrizioni). Il Notaio puo` omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredita` qualora consti la espressa dispensa delle parti; in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei passaggi “pregressi” vi siano “acquisti mortis causa” non trascritti, e che tale difetto e` inoltre conosciuto dalle parti (ed in particolare dalla parte cessionaria), dovra` risultare dall’atto.
Si rammenta, inoltre, che con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 479 c.c. (trasmissione del diritto di accettare l’eredita` di Tizio, defunto, a favore degli eredi di Caio, primo chiamato all’eredita` di Tizio a sua volta deceduto senza accettare), verificandosi l’accettazione tacita, a seguito di atto posto in essere dagli eredi di Caio ed avente per oggetto immobili gia` di proprieta` di Tizio, unitamente alla nota di trascrizione (che sara` a carico del defunto Tizio ed a favore degli eredi del primo chiamato all’eredita` Caio), dovra` essere presentato documento comprovante la morte del primo chiamato Caio e nella nota medesima dovra` essere fatta menzione della morte del primo chiamato Caio e della trasmissione del diritto di accettare ai propri eredi (a favore dei quali avviene la trascrizione dell’acquisto mortis causa), il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2662 c.c.
Il Notaio che in adempimento dei doveri di cui alla presente regola abbia provveduto alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredita`, avra` cura di annotarne gli estremi a margine dell’originale dell’atto che ha costituito titolo idoneo per tale trascrizione, dovendosi tale annotazione considerarsi rientrante tra quelle consentite dall’art. 59 l.n.
- b) nel caso in cui il Notaio sia richiesto di pubblicare testamenti olografi o pubblici, una volta che abbia verificato ed accertato la volonta` degli eredi nominati in detti testamenti di accettare l'eredita`, dovra` informare gli eredi dell’opportunita` di procedere, contestualmente alla pubblicazione del testamento alla accettazione espressa dell'eredita` qualora tra i beni ereditari vi siano immobili. Appare infatti opportuno che il Notaio faccia presente agli eredi testamentari l'importanza e la necessita` di procedere comunque alla trascrizione dell'accettazione dell'eredita` e quindi dell'acquisto mortis causa e che quindi contestualmente all'atto di pubblicazione del testamento gli eredi intervenuti procedano anche alla dichiarazione di accettazione espressa, da trascrivere debitamente presso i RR.II., il tutto al fine di assicurare la continuita` delle trascrizioni. E cio` stante anche l'opportunita` di procedere il piu` tempestivamente possibile a tale trascrizione (come appresso precisato al successivo punto g)
L'art. 2648 c.c. stabilisce che debbono trascriversi i legati che abbiano per oggetto il trasferimento della proprieta` di immobili o la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti reali immobiliari (come e` noto il legato si acquista senza bisogna di accettazione - art. 649 c.c.). Pertanto, nel caso di testamenti contenenti legati immobiliari, il Notaio che ha proceduto alla loro pubblicazione, in ossequio ai propri doveri professionali, e` tenuto a curare che sia adempiuto l'obbligo posto dall'art. 2648 c.c. procedendo alla trascrizione di tutti i legati. E cio` stante anche l'opportunita` di procedere il piu` tempestivamente possibile a tale trascrizione (come appresso precisato al successivo punto g)
Nei casi dubbi, ove e` incerto se la disposizione del testatore consista in una “institutio ex re certa” o in un “legato”, qualora tutti i beneficiari presenti alla pubblicazione del testamento, non chiariscano, mediante una loro dichiarazione di carattere “interpretativo” da riprodurre nel verbale, la natura della disposizione incerta, ovvero qualora il beneficiario della disposizione incerta, ritenendosi erede, non provveda a rendere contestale dichiarazione di accettazione di eredita`, e` opportuno che il Notaio proceda comunque alla trascrizione come “legato”, posto che in dottrina si e` avuto modo di affermare che nel dubbio, il lascito di beni determinati o di complessi di determinati beni deve qualificarsi legato, perche´, come si desume dal primo comma dell’art. 588 c.c., l’attribuzione della qualita` di erede si ha soltanto quando la disposizione comprenda l’universalita` o una quota dei beni del testatore, mente” le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita` di legatario” (nel dubbio, pertanto, la disposizione del primo comma dell’art. 588 c.c. prevale sulla disposizione del secondo comma); in questo modo, inoltre, viene garantita la “pubblicita`” dell’acquisto evitando le conseguenze negative, sopra evidenziate, che possono derivare dalla mancata tempestiva trascrizione dell’acquisto mortis causa. Il beneficiario della disposizione incerta potra` comunque successivamente o procedere alla rinuncia del legato (con apposito atto soggetto a trascrizione), ovvero, qualora si ritenga erede, rendere dichiarazione di accettazione espressa di eredita` ovvero richiedere la trascrizione di un atto comportante accettazione tacita.
Il piu` delle volte nel testamento il de cuius nell'attribuire gli immobili agli eredi e/o ai legatari non li identifica con gli estremi catastali, ma con indicazioni di carattere descrittivo (ad es. "lascio l'appartamento al primo piano nella casa in via ..... con il relativo garage e l'orto di pertinenza a ...... ecc.). Per procedere alla trascrizione degli acquisti mortis causa peraltro gli immobili debbono invece essere identificati con gli estremi catastali. In questi casi la trascrizione dell’accettazione di eredita` (se resa contestualmente alla pubblicazione del testamento) o degli eventuali legati immobiliari, il Notaio non potra` prescindere dalla collaborazione dei beneficiari e pertanto ogni qualvolta il Notaio sia richiesto di curare una trascrizione a seguito della pubblicazione di un testamento dovra` ricevere e riprodurre nel verbale l'identificazione catastale degli immobili da imputarsi ad espressa dichiarazione resa da almeno uno dei beneficiari: in questo modo da un lato i beneficiari si assumeranno la responsabilita` dell'identificazione degli immobili caduti in successione, e dall'altro si sgrava da detta responsabilita` il Notaio, che il piu` delle volte il Notaio non sarebbe neppure in grado di procedere a tale identificazione, specie se gli immobili sono stati individuati con riferimenti o specifiche “denominazioni” a conoscenza solo dei beneficiari. Inoltre con la dichiarazione relativa alla identificazione dei beni, i beneficiari potranno risolvere in maniera definitiva possibili dubbi di carattere interpretativo circa la corrispondenza tra le menzioni descrittive del testatore ed i dati catastali; ovviamente tale ultima situazione presuppone la sottoscrizione del verbale di pubblicazione da parte di tutti i beneficiari nominati nel testamento.
Qualora manchi una qualsiasi collaborazione da parte degli interessati ed il Notaio non sia messo nelle condizioni di compilare la nota di trascrizione, stante il rifiuto di tutti i beneficiari di procedere alla identificazione catastale degli immobili, lo stesso non sara` piu` tenuto a chiedere la trascrizione dell’acquisto mortis causa, e cio` per materiale impossibilita`. In tale caso il Notaio dovra` far risultare dal verbale di pubblicazione del testamento tale circostanza e cioe` la circostanza che nessuno dei beneficiari ha inteso procedere alla identificazione dei beni ereditari con conseguente impossibilita` di procedere alle necessarie trascrizioni.
- c) Qualora il Notaio sia invece chiamato a stipulare un atto avente per oggetto immobili non di diretta provenienza successoria ma per i quali nel ventennio sia intervenuto un precedente acquisto mortis causa non trascritto, appare piu` problematico per il Notaio, quanto meno nel caso di compravendita di immobili, procedere comunque alla trascrizione della precedente accettazione tacita di eredita`, essendo estraneo al nuovo rapporto contrattuale il soggetto beneficiario dell’acquisto a causa di morte cui poter imputare direttamente i costi della formalita` mancante. In questo caso il Notaio dovra` informare le parti circa le conseguenze derivanti dalla mancanza della continuita` delle trascrizioni, e consigliare le parti stesse (ed in particolare la parte acquirente, la parte donataria o i condividenti) circa l'opportunita` di procedere comunque alle trascrizioni mancanti, indicando i relativi costi, e quindi curare l’espletamento delle formalita` mancanti.
- d) Sia nel caso di cui sub a) che nel caso di cui sub c) il Notaio puo` omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredita` qualora consti la espressa dispensa delle parti (che ad esempio non intendano sopportare i costi per le formalita` mancanti). Ovviamente il Notaio, in ossequio ai propri doveri deontologici, dovra`, sul punto, tenere un comportamento neutrale ed in particolare non dovra` suggerire alle parti l'omissione delle formalita` per finalita` di risparmio dei costi. Inoltre, in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei passaggi “pregressi” vi siano “acquisti mortis causa” non trascritti, e che tale difetto e` inoltre conosciuto dalle parti (ed in particolare dalla parte cessionaria) dovra` risultare dall’atto e dalla nota di trascrizione del medesimo (mediante menzione nel quadro “D”) al fine di far constare anche ai terzi la mancanza della continuita` delle trascrizioni.
- e) si rammenta come in dottrina si abbia avuto modo di precisare come l’utilita` e l'opportunita` della trascrizione dell’accettazione di eredita` non vengano meno nel caso in cui siano trascorsi piu` di dieci anni dall’apertura della successione con conseguente spirare del termine di cui all’art. 480 c.c.; ad esempio si e` osservato che alla prescrizione si puo` rinunciare (art. 2937 c.c.) e che la prescrizione non puo` essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.); inoltre in giurisprudenza si e` affermato che il chiamato all'eredita` puo` acquistare la qualita` di erede, a seguito di accettazione espressa o tacita di eredita`, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 480 c.c. quando nessuno degli interessati eccepisca l'estinzione per prescrizione del diritto di accettare;.(si rinvia ai vari studi e scritti in materia per la disamina completa della materia, non essendo, ovviamente questa la sede per esaminare tutte le molteplici argomentazioni addotte in dottrina)
- f) E' opportuno che alla trascrizione dell'acquisto mortis causa si proceda tempestivamente. Infatti:
- in mancanza di trascrizione dell'acquisto mortis causa e per effetto del disposto dell'art. 2650 c.c. non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'erede e del legatario;
- la trascrizione dell'acquisto mortis causa serve a risolvere il conflitto tra l'erede vero (o suoi aventi causa) e gli aventi causa dell'erede apparente: pertanto prima si trascrive e meglio e`;
- in dottrina si e` avuto modo di osservare che "poiche´ l'art. 2650 fa salvo il disposto dell'art. 2644 c.c. se viene trascritto contro il de cuius, anche dopo la sua morte, un atto di alienazione inter vivos, l'acquirente dal de cuius prevale sull'avente causa dall'erede in caso di priorita` della sua trascrizione, considerata rispetto non solo alla trascrizione dell'avente causa dall'erede, ma anche rispetto alla trascrizione dell'acquisto mortis causa a favore di quest'ultimo"
Inoltre a seguito della trascrizione dell'acquisto mortis causa si "arresta" il corso delle trascrizioni e delle iscrizioni a carico del defunto (principio testualmente risultante, con riguardo alle iscrizioni, dagli artt. 2829 e 2851 c.c.)., con la conseguenza che dopo tale trascrizione le trascrizioni ed iscrizioni (nonche´ le rinnovazioni) vanno prese a carico dell'erede o del legatario, altrimenti vanno prese ancora a carico del defunto (con conseguente ulteriore incertezza nell'esame dei registri immobiliari).
In relazione a tale esigenza:
- il Notaio dovra` evidenziare al beneficiario l’opportunita` di procedere alla trascrizione dell'acquisto mortis causa senza ritardo (ad esempio contestualmente alla pubblicazione del testamento come gia` precisato al precedente punto b)
- il Notaio, qualora debba procedere alla trascrizione di un'accettazione tacita di eredita`, ai sensi del precedente punto a) (salvo che vi sia la dispensa ad opera delle parti), dovra` curare detta formalita` contestualmente alla trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita o comunque, nel piu` breve tempo possibile.
- g) La accettazione di eredita` non puo` che riguardare tutti i beni attribuiti all'erede, posto che non sono ammesse accettazioni parziali (art. 475 c.c.). Per cui anche se si procede alla trascrizione (nel caso di accettazione tacita) con indicazione nella nota di trascrizione di un solo bene, l'accettazione non puo` che valere per tutti i beni ereditati. La conoscibilita` da parte dei terzi e` comunque garantita, posto che il nostro sistema di trascrizione e` su base personale e non reale (salvo per le zone del Nord Italia in cui vige il sistema tavolare) . In questo senso il Notaio dovra` aver cura di riportare nel Quadro "D" della nota di trascrizione, la precisazione che l'accettazione riguarda l'intero patrimonio ereditato.
Rimane fermo che nel caso in cui siano caduti in successione beni ubicati nell'ambito di diverse Conservatorie bisognera` procedere alla trascrizione in tutte le Conservatorie, anche se, con riguardo specifico alla presente regola, si ritiene che il Notaio debba procedere solo alla trascrizione nella Conservatoria ove si trova l'immobile oggetto dell'atto ricevuto, mentre dovra` procedera` alla trascrizione anche presso le altre Conservatorie solo su incarico specifico del beneficiario, che il Notaio, peraltro, dovra` aver cura di interpellare al riguardo.
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